Chiarimenti in merito alla modalità di compilazione delle istanze e sulla corretta fruizione del credito d’imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato sono state fornite il 9 gennaio 2015 con circolare direttoriale n. 828 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la circolare 9 gennaio 2015 n. 828, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce ancora una volta chiarimenti ed istruzioni sulle modalità di compilazione delle istanze e sulla corretta fruizione del credito d’imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, di cui all’art.24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e al DM 23 ottobre 2013.
In particolare chiarisce che possono essere i motivi di revoca del credito d’imposta:
– il mancato incremento dell’occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell’impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l’assunzione per la quale si fruisce del credito d’imposta. La circolare fornisce chiarimenti circa l’esatta determinazione del valore necessario a definire l’incremento occupazionale.
– la mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d’imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione.
Qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche, l’impresa può non subire la revoca delle agevolazioni. Deve però dare tempestiva comunicazione, al Ministero, dell’avvenuta sostituzione, trasmettendo all’indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 alla circolare e firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa unitamente alla dichiarazione del soggetto certificatore, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2.
Ulteriore chiarimento della circolare riguarda l’aggiornamento annuale certificazione contabile da effettuarsi con procedura informatica. La circolare ricorda che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile può essere attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d’imposta. Per gli esercizi successivi, l’aggiornamento della certificazione dovrà essere entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all’approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione.